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di Patrizia Clementi
Nelle
ultime settimane il quotidiano “Repubblica” e ora persino alcune
fazioni politiche hanno trattato la questione dell’esenzione dell’Ici
che spetta anche agli enti ecclesiastici, spesso per denunciare
“l’ingiusto privilegio concesso agli enti della Chiesa cattolica”.
Anche il nostro giornale ha affrontato il tema cercando di offrire
elementi obiettivi di informazione: vorremmo ora tornare in maniera più
ampia sull’argomento, per fare chiarezza nella confusione creata da una
lettura approssimativa della norma e dalla malevola distorsione dei
dati oggettivi.
I DATI DI FATTO
Vorremmo
anzitutto riassumere brevemente lo stato dei fatti, per poi soffermarci
sulle più macroscopiche imprecisioni e sulle più tendenziose
affermazioni circolate sull’argomento.
- Oggetto dell’esenzione
L’esenzione ha per oggetto l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e riguarda gli immobili “utilizzati
dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c) del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive” (D.Lgs. 504/1992, art. 7, c. 1, lett. i). Si tratta quindi di immobili per i quali si realizzano due requisiti: che siano utilizzati da un ente non commerciale e che siano destinati totalmente allo svolgimento di una o più tra le otto attività di rilevante valore sociale
individuate dalla legge. Non va dimenticato che possono qualificarsi
come non commerciali solo quegli enti che rispettano precisi e rigorosi
vincoli normativi, i più importanti dei quali consistono nel divieto di
distribuire gli utili e gli avanzi di gestione e nell’obbligo, in caso
di scioglimento, di devolvere il patrimonio residuo a fini di pubblica
utilità. In pratica tutto quello che un ente non commerciale “guadagna”
(con attività commerciali, con la raccolta di offerte, con
l’autofinanziamento dei soci, con i contributi pubblici…) deve essere
utilizzato per le attività che svolge e non può essere intascato da
nessuno.
- Origine dell’esenzione
L’esenzione
non è stata introdotta in questi ultimi anni, ma risale al 1992, cioè
al momento dell’approvazione della legge che ha istituito l’ICI: a
questo scopo, varrebbe la pena rileggere l’intero articolo 7 del
decreto legislativo 504.
- Applicazione dell’esenzione
È
importante sottolineare che per dodici anni, fino al 2004, l’esenzione
è stata utilizzata dagli enti non commerciali senza che i comuni
sollevassero obiezioni di principio; lo testimonia lo scarso
contenzioso collegato per lo più ad elementi diversi da quelli che ora
si contestano (si trattava in genere di rilievi circa la natura di ente
non commerciale del soggetto, oppure circa l’effettivo svolgimento
delle attività previste dalla norma).
- Interpretazione giurisprudenziale del contenuto dell’esenzione
Nel
2004 la Corte di Cassazione - pronunciandosi su un immobile di un
istituto religioso destinato a casa di cura e pensionato per
studentesse - aggiunse di fatto un nuovo requisito a quelli previsti dalla norma: i giudici infatti ritennero che per avere diritto all’esenzione siano necessari tre requisiti:
a) che l’immobile sia utilizzato da un ente non commerciale; b) che
l’immobile sia totalmente destinato ad una o più delle attività
previste dalla legge; c) che l’attività non venga svolta in forma di attività commerciale.
Mentre i primi due sono richiesti dalla legge, il terzo deriva da
un’interpretazione esageratamente restrittiva della norma stessa.
Si
tenga inoltre presente, per valutare la “singolarità”
dell’interpretazione, che dal punto di vista tecnico le attività sono
considerate commerciali non quando producono utili, ma quando sono
organizzate e rese a fronte di un corrispettivo, cioè con il pagamento
di una retta o in regime di convenzione con l’ente pubblico. È
evidente che alcune delle attività elencate dalla legge (si pensi a
quelle sanitarie o didattiche) di fatto non possono essere che
“commerciali” in questo senso. Si tenga però ben presente che
“commerciale” non vuol dire “con fine di lucro”: per la legge, infatti,
è “commerciale” anche l’attività nella quale vengono chieste rette
tanto contenute da non coprire neanche i costi.
- Prima interpretazione autentica della norma
A questo punto si rese necessaria una prima legge di interpretazione autentica
che ristabilisse l’ambito dell’esenzione: l’articolo 7, comma 2-bis del
D.L. 203/2005 ribadiva la sufficienza dei due requisiti iniziali e
stabiliva pertanto che, ai fini dell’esenzione dall’ICI, non rilevava l’eventuale commercialità della modalità di svolgimento dell’attività.
- Denuncia alla Commissione Europea
Nello stesso anno questa disposizione è stata impugnata di fronte alla Commissione europea come aiuto di Stato.
Sul presupposto che gli enti non commerciali che svolgono quelle
attività socialmente rilevanti sono comunque da considerare “imprese” a
tutti gli effetti, si sostenne che l’esenzione costituirebbe una
distorsione della concorrenza nei confronti dei soggetti (società e
imprenditori) che svolgono le stesse attività con fine di lucro
soggettivo.
- Seconda interpretazione autentica e istituzione della commissione ministeriale
Per
escludere che la norma di esenzione potesse avvantaggiare un’attività
lucrativa rispetto ad un’altra, nel 2006 è stata emanata una seconda legge di interpretazione autentica
(che ha sostituito quella precedente), con la quale è stato precisato
che l’esenzione deve intendersi applicabile agli immobili nei quali gli
enti non commerciali svolgono le otto attività sopra elencate in
maniera non esclusivamente commerciale (cf l’art. 39 del D.L. 223/2006).
Successivamente,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita
una commissione con il compito di individuare le modalità di esercizio
delle attività che, escludendo una loro connotazione commerciale e
lucrativa, consenta di identificare gli elementi della non esclusiva commercialità
richiesti: della commissione fanno parte, oltre che alti funzionari del
Ministero, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia, quelli della Cei e dell’Agenzia per le Onlus.
LE MISTIFICAZIONI
Questi
sono gli elementi oggettivi, come ormai quasi tutti i commentatori
ammettono (dopo una fase in cui anche i dati di fatto sono stati
abbondantemente falsati): giudichi il lettore se da tali premesse
possono discendere le conseguenze indebitamente tratte da taluni
giornali, che qui di seguito elenchiamo..
- L’esenzione è riservata agli enti della Chiesa cattolica
In
realtà la legge destina l’esenzione a tutti gli enti non commerciali,
categoria nella quale rientrano certamente gli enti ecclesiastici ma
che comprende anche: associazioni, fondazioni, comitati, onlus,
organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative,
associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, partiti
politici (che sono associazioni), enti religiosi di tutte le
confessioni e, in generale, tutto quello che viene definito come il
mondo del non profit. Non si dimentichi inoltre che fanno parte degli
enti non commerciali anche gli enti pubblici.
- L’esenzione vale per tutti gli immobili della Chiesa cattolica
Come
abbiamo evidenziato sopra l’esenzione richiede la compresenza di due
requisiti: quello soggettivo, dove rileva la natura del soggetto
(essere ente non commerciale) e quello oggettivo, dove rileva la
destinazione dell’immobile (utilizzarlo totalmente per le attività di
rilevanza sociale individuate). Non è vero, quindi, che tutti gli
immobili di proprietà degli enti non commerciali (e, quindi, della
Chiesa cattolica) sono esenti: lo sono solo se destinati alle attività
sopra elencate. In tutti gli altri casi pagano regolarmente l’imposta;
è il caso degli immobili destinati a librerie, ristoranti, hotel,
negozi, così come delle case date in affitto.
- L’esenzione vale per ogni imposta
In
realtà l’esenzione dall’ICI (che è un’imposta patrimoniale) non ha
alcun effetto sul trattamento riguardante le imposte sui redditi e
l’IVA, né esonera dagli adempimenti contabili e dichiarativi. Infatti
gli enti non commerciali, compresi quelli della Chiesa cattolica
(parrocchie, istituti religiosi, seminari, diocesi…) che svolgono anche
attività fiscalmente qualificate come commerciali sono tenuti al
rispetto dei comuni adempimenti tributari e al versamento delle imposte
secondo le previsioni delle diverse disposizioni fiscali.
- Gli alberghi sono esenti
Per
dimostrare come l’esenzione prevista dalla norma sia iniqua, danneggi
la concorrenza e non risponda all’interesse comune viene citato il caso
dell’albergo che, in quanto gestito da enti religiosi, sarebbe
ingiustamente esente, a differenza dell’analogo albergo posseduto e
gestito da una società. Va invece affermato con chiarezza che
l’attività alberghiera non rientra tra le otto attività di
rilevanza sociale individuate dalla norma di esenzione. Perciò gli
alberghi, anche se di enti ecclesiastici, non sono esenti e devono
pagare l’imposta. A essere esenti sono invece gli immobili destinati
alle attività “ricettive”. Si tratta di immobili nei quali si svolgono
attività di “ricettività complementare o secondaria”. Tale
classificazione deriva da norme nazionali e regionali, che distinguono
fra ricettività sociale e turistico-sociale. La prima comprende
soluzioni abitative che rispondono a bisogni di carattere sociale, come
per esempio pensionati per studenti fuori sede oppure luoghi di
accoglienza per i parenti di malati ricoverati in strutture sanitarie
distanti dalla propria residenza. La seconda risponde a bisogni diversi
da quelli a cui sono destinate le strutture alberghiere: si tratta di
case per ferie, colonie e strutture simili. Entrambe sono regolate, a
livello di autorizzazioni amministrative, da norme che ne limitano
l’accesso a determinate categorie di persone e che, spesso, richiedono
la discontinuità nell’apertura. Se si verifica che qualche albergo (non
importa se a una o a cinque stelle) si “traveste” da casa per ferie,
questo non vuol dire che sia ingiusta l’esenzione, ma che qualcuno ne
sta usufruendo senza averne diritto. Per questi casi i comuni
dispongono dello strumento dell’accertamento, che consente loro di
recuperare l’imposta evasa. Prima ancora i comuni potrebbero contestare
a chi gestisce tali strutture l’esercizio di attività alberghiera con
un’autorizzazione amministrativa inadeguata.
- Basta una cappellina per ottenere l’esenzione
È
del tutto falso che una piccola cappella posta all’interno di un hotel
di proprietà di religiosi renda l’intero immobile esente dall’ICI, in
base al fatto che così si salvaguarderebbe la clausola dell’attività di
natura “non esclusivamente commerciale”. È vero esattamente l’opposto:
dal momento che la norma subordina l’esenzione alla condizione che
l’intero immobile sia destinato a una delle attività elencate e
considerato che – come abbiamo visto sopra – l’attività alberghiera non
è tra queste, in tal caso l’intero immobile dovrebbe essere
assoggettato all’imposta, compresa la cappellina che, autonomamente
considerata, avrebbe invece diritto all’esenzione.
VERSO LA SCOMPARSA DEL SOSTEGNO AL NON PROFIT?
Da
ultimo ci sembra utile soffermarci sugli effetti che l’eventuale
censura dell’esenzione potrebbe avere sul sistema di agevolazioni che
lo Stato riconosce in generale al mondo del non profit. Infatti, se
venisse meno l’esenzione per questi immobili perché ritenuta “aiuto di
Stato”, si aprirebbe la strada all’abolizione di tutte le agevolazioni
previste per gli enti non lucrativi, a partire dal trattamento
riservato alle Onlus. Si tenga presente che, mentre nella norma
contestata si prevede solo l’esenzione dall’ICI, il regime delle Onlus
prevede l’esenzione anche dalle imposte dirette e, in quasi tutte le
regioni, dall’IRAP. A voler essere coerenti, dovrebbe essere contestata
anche la norma che consente alle associazioni di volontariato di
svolgere attività, anche in convenzione con gli enti pubblici, senza
che venga considerata commerciale, e un discorso analogo dovrebbe
applicarsi anche alle organizzazioni non governative, alle associazioni
di promozione sociale e ai circoli culturali e ricreativi. È del tutto
evidente la strumentalità dei ripetuti attacchi all’esenzione dall’ICI,
dietro ai quali non pare avventato vedere un grossolano attacco
all’azione sociale che la Chiesa svolge in Italia.
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