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Senza il cuore buono l’uomo è disumano. Il cuore dell'uomo è “inquieto”, dice S. Agostino, ad indicare la mobilità, la insoddisfazione, l'ansia della ricerca. La Bibbia che è un “abisso”. Non sarà invece più onesto riconoscere che il cuore, ogni cuore, debba essere “bonificato”?
E quando Cristo disse ai suoi come essere veramente “suoi” dice:
“imparate da me che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29). Ecco,
dunque, l'educazione del cuore, un compito pedagogico ineludibile e
universale. Il cuore può essere un campo incolto e può essere un
giardino, perchè proprio "il cuore bello e buono (Lc 8,15) è un campo
fertile dove i fiori sono gli ideali alti, le ragioni giuste, i
sentimenti nobili. Allora l'uomo è veramente uomo, secondo il cuore di
Dio.
E’ a questo punto che mi domando può un cuore buono compiere
l’intervento dell'aborto?
In Italia prima del 1975 l'aborto non era
consentito, e anzi veniva sanzionato dal codice penale. La legge
italiana sull'aborto, la 194 del 22 maggio 1978, recante Norme per la
tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza, indica la pratica abortiva con l'eufemismo "interruzione
volontaria della gravidanza, nell'uso corrente i.v.g.; suddivide, in
modo del tutto arbitrario, la vita infrauterina in tre periodi,
fissando per ciascuno di essi una differente disciplina e avendo come
esclusivo criterio di riferimento i rischi per la salute della donna.
Il primo periodo coincide con i primi novanta giorni della gestazione,
nel corso dei quali è di fatto ammesso l'aborto senza limiti. Ogni
ragione è valida, dalle condizioni economiche, sociali e familiari,
alle previsioni di anomalie o malformazioni del nascituro: ciascuna di
queste ragioni, in quanto si traduca in un “serio pericolo” per la
salute fisica o psichica della donna, legittima il ricorso all'aborto,
gratuito o assistito. Quanto alle modalità per ottenere l’intervento,
la gestante può rivolgersi al consultorio, o a una struttura
sociosanitaria, oppure al proprio medico di fiducia, costoro redigono
un certificato che attesta la gravidanza e la richiesta presentata
dalla donna: costei, decorso il termine di sette giorni, è legittimata
a ottenere lintervento di aborto.
Il secondo periodo, è quello compreso
fra il quarto mese di gravidanza e la possibilità di vita autonoma del
feto: in tale arco temporale l’aborto può praticarsi per motivi
terapeutici in senso lato ed eugenetici.
Il terzo periodo è quello
compreso fra il momento della vitalità del nascituro e la nascita:
l'aborto è praticabile solo se è in pericolo la vita della donna. La
legge n. 194 prevede inoltre l’assenso dei genitori o del tutore per
l'interruzione della gravidanza della minore e dell’interdetta e, in
mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare, nonchè la facoltà per
i medici di sollevare obiezione di coscienza...
Assunta Ruggiero
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